ai act 2 agosto 2026 entra in vigore, cosa cambia per la tua azienda

AI Act dal 2 agosto 2026: cosa cambia per aziende, e-commerce e siti web

Il 2 agosto 2026 segna una nuova fase nell’applicazione dell’AI Act, il regolamento europeo dedicato all’intelligenza artificiale.
 
Il Regolamento (UE) 2024/1689 è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma ha previsto un calendario graduale. Dal 2 agosto 2026 diventano applicabili gran parte delle disposizioni generali e, soprattutto per le aziende che comunicano online, gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50.
 
Per la maggior parte delle imprese con un sito web, un e-commerce o una presenza sui social, questo non significa dover smettere di usare ChatGPT, Copilot, Gemini o strumenti analoghi. Significa piuttosto capire dove viene usata l’AI, quali dati riceve, quali contenuti produce e quando è necessario informare chiaramente le persone.
 

NB: Non tutti gli adempimenti si applicano nello stesso modo a ogni azienda!

Il regolamento segue un approccio basato sul rischio e distingue tra fornitori, deployer e differenti tipologie di sistemi. Tuttavia, anche gli utilizzi più comuni richiedono oggi maggiore consapevolezza e capacità di dimostrare le scelte adottate.

1 - L’AI utilizzata in azienda deve essere conosciuta e governata

Il primo passo è capire dove l’intelligenza artificiale viene effettivamente utilizzata.
 
Un’azienda può servirsi dell’AI per scrivere descrizioni prodotto, preparare testi o immagini per i social, rispondere alle richieste dei clienti, analizzare campagne pubblicitarie, automatizzare e-mail o suggerire prodotti in un e-commerce.
 
Spesso questi strumenti vengono introdotti autonomamente dai singoli collaboratori. L’azienda rischia quindi di non avere una visione completa delle piattaforme utilizzate, dei dati caricati e dei risultati pubblicati.
 
L’AI Act non impone a tutte le imprese, in ogni situazione, un registro standardizzato degli strumenti. Un inventario interno resta però una delle misure più semplici per verificare il proprio ruolo, valutare i rischi e organizzare formazione, privacy e controlli.
 
Cosa dovrebbe poter documentare l’azienda: quali strumenti AI sono utilizzati, da chi, per quali attività, con quali categorie di dati e con quale livello di autonomia.

2 - Chatbot e assistenti virtuali devono essere trasparenti

Uno degli aspetti più concreti per siti web ed e-commerce riguarda chatbot, assistenti virtuali e agenti AI.

L’articolo 50 prevede che i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche siano progettati in modo che l’utente venga informato di stare interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente per una persona ragionevolmente informata e attenta.

Se un’azienda mette a disposizione un chatbot, deve quindi verificare che il sistema e l’interfaccia rendano questa informazione chiara al più tardi al momento della prima interazione. Una formula semplice può essere:

“Sono un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale.”

È inoltre utile spiegare che cosa può fare l’assistente, quando può intervenire un operatore umano e come vengono trattate le informazioni inserite nella conversazione. Lo stesso principio può riguardare assistenti integrati in WhatsApp, sistemi di customer care e aree riservate di un e-commerce.

Cosa è richiesto in pratica: verificare che l’utente sia informato in modo chiaro e tempestivo della natura artificiale dell’interazione e che l’avviso sia accessibile e coerente con il funzionamento reale del sistema.

3 - Contenuti generati con l’AI: non tutto deve essere etichettato allo stesso modo

L’AI Act introduce obblighi specifici per alcune tipologie di contenuti generati o manipolati artificialmente.

La normativa presta particolare attenzione ai deepfake, cioè contenuti audio, immagini o video realistici che rappresentano persone, oggetti o eventi in modo artificiale o manipolato. I deployer che pubblicano questi contenuti devono rendere noto che sono stati generati o modificati con l’AI, con modalità adeguate al contesto.

Un obbligo di trasparenza riguarda anche i testi generati o manipolati dall’AI e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Il regolamento prevede però un’eccezione importante quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica mantiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.

Questo significa che non ogni descrizione prodotto, caption social o immagine pubblicitaria realizzata con l’aiuto dell’AI deve automaticamente riportare la dicitura “generato con intelligenza artificiale”. Occorre valutare il tipo di contenuto, il suo realismo, la finalità della pubblicazione e la possibilità che induca in errore.

Le aziende dovrebbero quindi introdurre un controllo editoriale che verifichi correttezza delle informazioni, eventuali elementi ingannevoli, diritto d’autore, marchi, discriminazioni, necessità di etichettatura e avvenuta revisione da parte di una persona.

Cosa è richiesto in pratica: applicare le indicazioni di trasparenza ai contenuti che rientrano nell’articolo 50 e conservare un processo editoriale capace di dimostrare chi ha verificato e approvato la pubblicazione.

4 - La formazione sull’intelligenza artificiale è già un obbligo

L’obbligo di adottare misure a supporto dell’AI literacy, cioè dell’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, è applicabile dal 2 febbraio 2025.
 
Fornitori e deployer devono supportare lo sviluppo delle competenze del personale e delle altre persone che utilizzano sistemi AI per loro conto, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, della formazione e del contesto di utilizzo. Le più recenti indicazioni europee chiariscono che non esiste un livello standard identico da raggiungere per ogni persona: le misure devono essere proporzionate agli strumenti e ai rischi concreti.
 
Non è quindi sufficiente sapere come scrivere un prompt. Chi usa l’AI dovrebbe comprendere quali dati non inserire, come controllare le risposte, quando coinvolgere una persona, quali strumenti sono autorizzati e quali rischi derivano da errori, allucinazioni o contenuti non verificati.
 
La formazione può essere differenziata. Chi utilizza un assistente per preparare una caption ha esigenze diverse rispetto a chi configura un agente che risponde autonomamente ai clienti o interviene in un processo decisionale.
 
Non è previsto un certificato obbligatorio unico. È però opportuno conservare registri delle attività formative, linee guida distribuite, materiali e persone coinvolte.
 
Cosa è richiesto in pratica: adottare misure di AI literacy coerenti con gli strumenti utilizzati e poter dimostrare che dipendenti e collaboratori hanno ricevuto indicazioni adeguate al proprio ruolo.
 

5 - Attenzione ai dati di clienti e utenti

L’AI Act non sostituisce il GDPR.
 
Quando nei sistemi AI vengono inseriti nomi, indirizzi e-mail, ordini, conversazioni, documenti o altre informazioni personali, continuano ad applicarsi le regole sulla protezione dei dati.
 
Prima di utilizzare una piattaforma, l’azienda dovrebbe verificare quali dati vengono trasmessi, dove sono conservati, per quanto tempo vengono mantenuti, se possono essere usati per addestrare i modelli e quali garanzie offre il fornitore.
 
Valutazioni formali come la DPIA, cioè la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, non sono obbligatorie per ogni utilizzo di ChatGPT o di strumenti analoghi. Possono però diventare necessarie quando il trattamento presenta un rischio elevato, in base alla quantità e alla natura dei dati, alle finalità e alle persone coinvolte.
 
Cosa è richiesto in pratica: applicare il GDPR al progetto concreto, definire quali informazioni possono essere inserite nei sistemi AI e valutare, con il supporto privacy necessario, se il trattamento richiede ulteriori analisi o misure.

6 - Il controllo umano deve essere reale e proporzionato

Per gli utilizzi ordinari dell’AI, l’AI Act non introduce un obbligo generale e identico di revisione umana per ogni singolo output. Il controllo umano diventa però centrale quando il sistema può produrre conseguenze significative oppure quando la revisione editoriale consente di applicare correttamente le eccezioni previste per alcuni contenuti.

Nella pratica, la supervisione può consistere nella revisione di un testo prima della pubblicazione, nell’approvazione di una risposta commerciale, nel controllo di una raccomandazione automatica o nella possibilità per un operatore di intervenire durante una conversazione gestita da un chatbot.

La formula “human in the loop” non deve restare teorica. Occorre stabilire chi controlla, quali risultati richiedono approvazione e come sospendere o correggere il sistema in caso di errore.

Cosa dovrebbe poter documentare l’azienda: i ruoli di supervisione, i casi in cui è richiesta una verifica e le modalità con cui una persona può intervenire sul processo.

7 - Una policy interna rende le regole applicabili

Una policy sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale non è un documento obbligatorio con forma identica per tutte le organizzazioni. È però uno strumento utile per trasformare gli obblighi e le valutazioni aziendali in regole comprensibili.

La policy può indicare quali strumenti sono approvati, chi può usarli, quali dati non devono essere inseriti, quali contenuti richiedono revisione, quando informare gli utenti, come gestire errori e segnalazioni e chi autorizza nuovi sistemi.

Il documento deve rispecchiare le attività effettive. Una policy molto articolata ma mai comunicata o applicata offre meno tutela di poche regole chiare, accompagnate da formazione e controlli reali.

Cosa dovrebbe poter documentare l’azienda: regole interne aggiornate, comunicazione al personale e prove della loro applicazione nei processi quotidiani.

7 - Cosa dovrebbero fare ora le aziende

Per prepararsi al 2 agosto 2026, un’azienda con una presenza online dovrebbe almeno:

  1. censire gli strumenti AI utilizzati;
  2. individuare chi li utilizza e per quali attività;
  3. verificare chatbot e assistenti rivolti ai clienti;
  4. controllare quando è necessario dichiarare l’origine artificiale di un contenuto;
  5. definire regole per dati, pubblicazioni e supervisione;
  6. organizzare misure di AI literacy per dipendenti e collaboratori;
  7. verificare privacy, contratti e condizioni dei fornitori;
  8. conservare documentazione delle decisioni e delle attività svolte.

L’obiettivo non è creare burocrazia fine a sé stessa, ma evitare che l’AI venga utilizzata senza controllo, attraverso strumenti non valutati o con dati che non dovrebbero essere condivisi.

In caso di verifica: l’azienda dovrebbe essere in grado di spiegare il proprio ruolo e gli usi dell’AI, mostrando documenti e prove proporzionati al rischio e alle attività effettivamente svolte.

8 - Prepararsi all’AI Act senza bloccare l’innovazione

L’AI Act non vieta alle aziende di utilizzare l’intelligenza artificiale. Introduce un modello basato sul rischio e obblighi differenti a seconda del sistema e del modo in cui viene impiegato.
 
Per siti web, e-commerce e attività presenti sui social, il punto di partenza è conoscere gli strumenti già utilizzati, formare le persone, applicare correttamente gli obblighi di trasparenza e introdurre procedure semplici ma dimostrabili.
 
Non esiste un singolo documento che permetta automaticamente di evitare ogni possibile sanzione. Ciò che conta è che le misure adottate siano proporzionate, coerenti con l’utilizzo effettivo dell’AI e concretamente applicate.
 
Dedeho collabora con esperti specializzati nel settore legale digitale. Per approfondimenti, verifiche o chiarimenti relativi all’AI Act e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in azienda, possiamo fornire un supporto tecnico e legale coordinato, costruito sulle caratteristiche reali dell’organizzazione e dei sistemi utilizzati.
 
Nota: contenuto informativo aggiornato al 28 luglio 2026. Non sostituisce una valutazione legale sul caso specifico.

Vuoi adeguare la tua azienda al nuovo AI ACT?

Contattaci per una consulenza personalizzata

La capitale del Giappone è Roma o Tokyo?